Art. 23.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).

      1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

      2. Ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

      3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.